Il Biologo Nutrizionista rappresenta un professionista per cui esiste una norma giuridica che gli riconosce le competenze necessarie a valutare i fabbisogni nutrizionali e ad elaborare diete personalizzate.
La legge 396/67, art.3, lettera B), attribuisce alla competenza del Biologo la “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e delle piante”. A rendere ancora più solida la figura professionale del Biologo Nutrizionista interviene successivamente il Decreto Ministeriale n.352 del 22 luglio 1993, che stabilisce il “Regolamento recante disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei biologi”. L’allegato G) di tale regolamento stabilisce il tariffario minimo per la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e delle piante, e specifica nel dettaglio le attività che possono rientrare nella previsione della gia’ citata legge 396/67, art.3, lettera B).
Tali attività, attribuite alla figura professionale del Biologo sono:
– La determinazione della dieta ottimale umana individuale, in relazione ad accertate condizioni fisiopatologiche;
– La determinazione delle diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi, etc., in relazione alle caratteristiche dei soggetti;
– La determinazione di diete speciali per particolari accertate condizioni patologiche in ospedali, nosocomi, etc.